Sanzioni
Sanzioni

Articolo 1

Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, e conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti indicati negli articoli 4 e 5 della legge.

 
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione

Le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 1 comportano per i trasporti urbani:
a) il pagamento della tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa pari a 100 volte l’importo del titolo di viaggio dovuto e comunque non inferiore a L. 150.000 (centocinquantamila) oltre la spesa di notificazione.